Cosa faccio se un cliente non mi paga?

Ti sei mai trovato nella situazione in cui un cliente non paga?

Hai emesso fattura per un cliente, è passato del tempo ma non sei ancora stato pagato? 

Magari ti ha chiesto di attendere un po’, promettendoti che avrebbe pagato da lì a breve e tu gli sei andato incontro accontentandolo, per evitare un’azione legale?

Ma ecco che arrivano i pagamenti da effettuare: l’IVA del mese o del trimestre, compreso quella sulla fattura insoluta. Oppure le imposte, da versare ugualmente perché hai contabilizzato la fattura emessa tra i tuoi ricavi.

Come posso fare quindi se un cliente non paga?

Quando un cliente non paga, una pratica comune è effettuare l’emissione della una nota di credito: “Non mi paghi? Allora ti faccio una nota di credito”, questo non è corretto! 

La nota di credito infatti, possiamo emetterla solo in alcuni casi:

  • Devono essere sopravvenuti degli accordi che abbiano determinato una riduzione dell’ imponibile; in questa circostanza, entro un anno dall’ operazione originaria, potrai emettere una nota di credito, recuperando in parte o completamente l’imponibile e l’IVA;
  • Se la riduzione della base imponibile sia la conseguenza di un evento non imputabili alle due parti, se ad esempio una sentenza dichiara nullo, concluso o rescisso il contratto; o anche il caso di fatture insolute per via di procedure concorsuali nei confronti di un vostro cliente oppure di procedure esecutive, anche individuali, risultate infruttuose;
  • O nel caso di sconti, abbuoni o resi, purché siano stati previsti nel contratto originario.

C’è una novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”, in merito all’emissione di note di credito per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021. In precedenza la normativa non prevedeva la possibilità di recuperare l’IVA, ma solo l’imponibile. Avendo la possibilità, alla data di sentenza dichiarativa del fallimento, dedurre dal reddito soltanto la perdita su crediti corrispondente all’importo imponibile. Per l’IVA, bisognava attendere l’epilogo infruttuoso della procedura. 

Dal 26 maggio 2021 invece, è possibile emettere da subito la nota di credito, recuperando in questo modo sia imponibile che Iva.

Ma cosa posso fare per stornare il credito insoluto dal mio bilancio?

Per evitare di pagare le tasse su un ricavo non incassato e che probabilmente mai incasserai, potrai dedurre automaticamente la perdita, relativa a crediti di modesta entità.

La normativa fiscale ti permette infatti di iscrivere la perdita su crediti deducibili che ti consente di diminuire la base imponibile e quindi di non versare imposte sull’importo non incassato.

È prevista la deducibilità automatica della perdita per crediti di modesta entità, per i quali sia trascorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Il credito è considerato di modesta entità quando non supera un importo di 2.500 euro. 

L’importo da confrontare con questa soglia è dato dal valore nominale comprensivo di Iva, se il credito è stato riscosso parzialmente, si considera il netto dei valori incassati. 

Crediti prescritti

Vi sono inoltre i crediti prescritti. Una volta decaduto il termine di prescrizione, le perdite su crediti sono deducibili, in quanto il ricavo ha subito una tassazione nel momento di iscrizione del credito a bilancio.;

La successiva deducibilità della perdita rimuove il pregiudizio per il creditore che si è visto tassare un ricavo mai effettivamente incassato.

Infine, le perdite su crediti, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. La situazione è qui più complessa. La norma infatti, non ci dice cosa si intenda per “elementi certi e precisi”. Alcuni esempi fatti dalla Agenzia delle Entrate sono lo stato di fuga, di latitanza o di irriperebilità del debitore, la denuncia di furto di identità o l’assenza del debitore dichiarata dal tribunale. 

È possibile inserire tra gli elementi certi e precisi anche altri elementi, atti a dimostrare la definitività della perdita, questi saranno analizzati caso per caso. Sono da considerare sufficienti elementi di prova, ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti che attestano l’esito negativo di azioni esecutive da parte del creditore.

Come ad esempio il verbale di pignoramento negativo o la dichiarazione negativa dell’istituto bancario pignorato, insieme ad una valutazione complessiva della situazione economica del debitore, la quale dovrà risultare assoluta e definitiva. 

Inoltre…

Un altro elemento probatorio può essere rappresentato dalla documentazione idonea che dimostri che il debitore si trovi impossibilitato ad adempiere.

Dal momento che si trova oggettivamente, in una situazione di carenza assoluta di liquidità finanziaria e di assenza di beni patrimoniali sui quali rivalersi.

Si possono considerare le lettere inviate dal legale incaricato alla riscossione del credito. Lettere in cui sia identificabile con certezza, il credito oggetti dell’attività di recupero, l’attività svolta con l’intento di recuperare tale credito è le motivazioni che hanno portato l’inesigibilità a essere ritenuta definitiva.

Se la deducibilità della perdita fosse contestata dal fisco, sarà onere del contribuente dimostrare l’esistenza di tali elementi certi e precisi per portare in deduzione la perdita. 

Il periodo di imposta da considerare, è quello relativo alla prima manifestazione degli elementi certi e precisi di tali perdite, non sarà possibile scegliere a piacere l’esercizio di imposta magari ritenuto più opportuno.

Ultimi consigli

Oggi ho risposto alla tua domanda ” Cosa fare quando un cliente non paga?” ma come sempre ti consiglio comunque di rivolgerti ad un consulente, che potrà aiutarti nel tuo caso specifico

Stai valutando la “salute” della tua attività? Allora è il momento di richiedere una consulenza!

Guarda il video dedicato al lavoro occasionale.

Se vuoi approfondire leggi anche questo articolo dove vediamo la differenza fra lavoro occasionale e partiva iva

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